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CHIARIMENTI LICENZA UTIF

Come già riportato, il Decreto Legislativo n. 34/2019, ha reintrodotto l’obbligo, a carico dei pubblici esercizi e attività di vendita al dettaglio di prodotti alcolici, di essere in possesso di apposita “licenza” (denominata licenza UTIF) rilasciata dall’Ufficio delle dogane. Con nota del 20/09/2019, la stessa Agenzia delle Dogane e Monopoli ha chiarito taluni aspetti della nuova normativa.

Eccoli:

gli esercizi che hanno presentato la denuncia di inizio attività in data anteriore al 29/08/2017 non hanno alcun adempimento da sostenere, purché a suo tempo abbiano presentato l’apposita richiesta di rilascio di licenza;
gli esercizi che hanno avviato (per nuova apertura o subingresso) l’attività dal 29/08/2017 al 30/06/2019, devono provvedere alla richiesta di nuova licenza entro il 31/12/2019;
gli esercizi avviati a partire dal 30/06/2019 sono già in regola, purché abbiano presentato apposita istanza di ottenimento della licenza (l’istanza in taluni casi può essere presentata nell’ambito della procedura di comunicazione di avvio attività tramite il portale SUAP).

Si ritiene utile ricordare che, oltre alla domanda per l’ottenimento della licenza (che va fatta “una-tantum” e non è soggetta a rinnovo annuale), occorre presentare comunicazione di variazione della licenza stessa, in caso avvengano modifiche nella titolarità dell’esercizio (ad esempio modifica della ragione sociale, ecc.).

La nota dell’Agenzia delle Dogane precisa inoltre che “le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata… permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale”.