Il DECRETO-LEGGE 172 del 18 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi. Il provvedimento è in vigore da oggi, 19 dicembre.
Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 DICEMBRE 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 GENNAIO 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «ZONA ROSSA»
SPOSTAMENTI
- Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza.
- È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di 2 persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
BAR E RISTORANTI
Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
- Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
- Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti
MERCATI
- I mercati di ogni tipologia sono chiusi ad eccezione delle attività dirette alla vendita di prodotti alimentari, agricoli e florovivaistici.
- Consentita l’attività in forma itinerante limitatamente ai prodotti di cui all’Allegato 23
- Ristorazione mobile sospesa ad eccezione dell’asporto fino alle 22 e della consegna a domicilio.
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
- TUTTE le attività del COMMERCIO AL DETTAGLIO sono SOSPESE, fatta ECCEZIONE per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23 del DPCM 3 DICEMBRE, e dei servizi alla persona individuati nell‘Allegato 24 dello stesso DPCM.
- Anche nei centri commerciali (nei giorni festivi e prefestivi, e quindi in tutti i giorni segnati in rosso dal DL Natale) restano aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole, tabaccai, negozi di prodotti agricoli e florovivaistici collocati al loro interno.
SPECIFICHE SU CONSEGNA A DOMICILIO IN ZONA ROSSA
Come chiarito nelle FAQ del Governo:
D | “Nelle zone rosse, i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità (ndr. previsti dall’allegato 23 di cui sopra) e che, quindi, sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?“
R | Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.”
OBBLIGO CARTELLI
Tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché tutti gli esercizi commerciali, hanno l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).
Nei giorni 28, 29 e 30 DICEMBRE 2020, e nel giorno 4 GENNAIO 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «ZONA ARANCIONE»
SPOSTAMENTI
- Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
- Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti in un raggio di 30 km ad eccezione dei capoluoghi di provincia.
BAR E RISTORAZIONE
Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
- Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, l’ingresso è consentito al tempo necessario dell’acquisto del bene.
- Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
- Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti
MERCATI
- I mercati di ogni tipologia possono rimanere aperti
- Ristorazione mobile sospesa ad eccezione dell’asporto fino alle 22 e della consegna a domicilio
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
Tutte le attività del commercio al dettaglio possono aprire fino alle ore 21.00.
OBBLIGO CARTELLI
Tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché tutti gli esercizi commerciali, hanno l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).